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Chiarimento

  • Buonasera, con la presente si chiede conferma che, per la prestazione servizi, il requisito in IA.04 possa essere sostituito con la categoria IA.01 (categoria superiore alla IA.04 richiesta dalla Lex Specialis di gara). In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

    Domanda del: 09/02/2023 aggiornata il 09/02/2023
  • Secondo la Delibera A.N.AC. n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" (deliberata dal Consiglio il 14 settembre 2016) , è previsto all'art. 1 del capitolo V- Classi, categorie e tariffe professionali, quanto segue: “Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E. 10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categoria di cui alla L. 143/1949”. Alla luce di tali indicazioni, con riferimento alla previsione del disciplinare di gara (“tale principio potrà essere applicato per le prestazioni relative a tutte le categorie di servizi relative ai lavori previsti dall’appalto”), di cui al paragrafo 7), pag. 8), si deve ritenere che la realizzazione di servizi tecnici riconducibili alla cat. IA.01 (“Impianti”) non possa sostituire la realizzazione di servizi in cat. IA.04, richiesta ai fini della qualificazione alla gara, avente peraltro un grado di complessità superiore (1,30) rispetto alla cat. IA.01 (0,75).

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