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PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A LINEA GEROSA E POTABILIZZATORE-CASA CANTONIERA TR01-PTB01 - CODICE COMMESSA AXHC
Soggetto aggiudicatore: | CIIP spa - Cicli Integrati Impianti Primari |
Oggetto: | PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A LINEA GEROSA E POTABILIZZATORE-CASA CANTONIERA TR01-PTB01 - CODICE COMMESSA AXHC |
Tipologia di gara: | Procedura Aperta |
Criterio di valutazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa |
Modalità di espletamento della gara: | Telematica |
Importo complessivo a base d'asta: | 25.476.552,38 € |
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: | 24.701.844,04 € |
Oneri: | 774.708,34 € |
CIG: | 9537023858 |
CUP: | F81B20001140005 |
Stato: | Aggiudicata |
Centro di Costo (Direzione): | Servizio Appalti e Contratti |
Aggiudicatario : | Costituendo R.T.I. Acciona Agua S.A. - Consorzio Stabile Build S.c.a.r.l - Capofila: ACCIONA AGUA S.A. |
Data di aggiudicazione: | 26 maggio 2023 0:00:00 |
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: | 22.084.989,19 € |
Data pubblicazione: | 23 dicembre 2022 13:00:00 |
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: | 07 febbraio 2023 12:00:00 |
Data scadenza: | 13 febbraio 2023 12:00:00 |
Documentazione gara: |
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Documentazione amministrativa richiesta: |
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Documentazione Offerta Tecnica: |
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Documentazione Offerta Economica: |
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Per richiedere informazioni: | Dott. Giovanni Celani, Responsabile del Procedimento Amministrativo tel.: 0736-272277 - fax: 0736-272222 – posta elettronica: celani@ciip.it. Dott. Ing. Carlo Ianni - Responsabile del Procedimento tecnico – tel. 0736-272301 - fax: 0736 272222 – posta elettronica: ianni@ciip.it. |
Salvo quanto disposto all’art. 2 in materia di “chiarimenti”, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicata dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 76 comma 6 del Codice.
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In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) o consorzi ordinari di cui alla lett.e), anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Pubblicazioni
Nome | Data pubblicazione | Categoria |
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Verbale - Prima Seduta Pubblica - 14/02/2023 | 17 febbraio 2023 13:24:56 | Verbali |
Elenco chiarimenti
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Chiarimento n. 1
Domanda:in riferimento al requisito di cui all'art. 7.D (1, si chiede conferma che come previsto dalle Linee Guida n. 1 dell'ANAC, ai fini della qualificazione nell'ambito della categoria Edilizia, Strutture, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale), sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità dia almeno pari o superiore a quello dei servizi da affidare, quali a titolo esemplificativo per il requisito della categoria S.03 è ritenuto idonea la referenza in S.05 (grado di complessità 1,05) o S.06 (grado di complessità (1,15) nonchè per la categoria E.02 siano ritenute idonee le referenze in E.03, E.06, E.08, E.11, E.15, E.18, E.20 (grado 0,95), E.12 (grado 1,15) E.04, E.07, E.10, E.13, E.16, E.19, E.21 (grado 1,20), E.22 (grado 1,55). Rimanendo in attesa di vostro cortese riscontro, con l'occasione inviamo distinti saluti.
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Risposta:
Ai sensi dell’art. 8, d.m. Giustizia 17 giugno 2016, è previsto che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Tale previsione assume rilevanza decisiva anche in relazione alla comprova in ordine all’avvenuta esecuzione di attività relative alle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare. Pertanto, si ritiene che l’avvenuta esecuzione di servizi tecnici relativi a categoria di prestazione professionale S.05, con destinazione funzionale riconducibile a “Strutture”, avente grado di complessità (1,05) superiore alla categoria S.03 (0,95), possa essere utilizzata ai fini della qualificazione alla gara. Parimenti, medesima considerazione vale con riferimento ai servizi tecnici relativi a categorie di prestazione professionale con destinazione riconducibile a “Edilizia”, aventi grado di complessità superiore a quella prevista dalla lex specialis di gara (E.02:0,95).
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Chiarimento n. 2
Domanda:Buongiorno, in riferimento a quanto riportato al punto 4.5 pag 4 del disciplinare di gara, si chiede conferma che il costo della mano d'opera ( art. 23, c.16, Dlgs.50/16), è pari a € 3.422.139,55 come indicato nel documento PD_CME_CME_ATO5_TR01_PTB01_R-005_00, e che trattasi di refuso l'importo di € 2.544.709,21indicato pag 22 punto" Busta C - Offerta Economica" sempre del disciplinare di gara. Cordiali saluti
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Risposta:
Buongiorno, abbiamo pubblicato nella sezione "Documenti" il file "ERRATA CORRIGE. Saluti.
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Chiarimento n. 3
Domanda:Con la presente si chiede di confermare che quanto indicato alla lettera D), punto 2. del Disciplinare di gara e precisamente: ".......I servizi qualificanti il requisito in oggetto, sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel quinquennio precedente la data di affidamento dell'incarico, ecc. ecc...." la parola quinquennio sia un mero refuso e, pertanto, sia da sostituire con la parola decennio. Grazie
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Risposta:
In relazione alla previsione contenuta al paragrafo 7), lettera D), punto 2, ultimo capoverso, il riferimento al “quinquennio” ivi contenuto costituisce mero refuso, da intendersi pertanto sostituito con la parola “decennio”, in conformità all’indicazione riportata nel medesimo punto 2.
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Chiarimento n. 4
Domanda:Buongiorno, si pongono i seguenti quesiti: 1) In riferimento al requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali richiesto a pag. 9, ultimo paragrafo, lettere a), b) “Per i servizi di progettazione”, si chiede di indicare il valore del massimale della copertura assicurativa contro i rischi professionali richiesto come requisito; 2) In riferimento al punto 7.F)C) a pag. 10 del disciplinare di gara: “Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità. Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la dichiarazione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a loro carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offelle. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali”, si chiede conferma che dichiarazione e la relazione di cui sopra dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, dagli operatori economici di cui al comma 3 del succitato decreto legge. E che trattasi di refuso quanto richiesto sulla piattaforma telematica della gara “2 Documenti amministrativi” punto F, in quanto tali documenti dovranno essere presentati unicamente dall’aggiudicatario entro sei mesi dalla conclusione del contratto. 3) in riferimento a quanto indicato al punto “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” a pag. 15, ultimo paragrafo: “Con l' Allegato B) - Dichiarazione di idoneità morale resa dai soggetti ex art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 redatta in carta libera e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, da ciascun soggetto previsto dalla norma.” si chiede conferma che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale e da prassi, il Legale Rappresentante possa rendere in nome e per conto dei soggetti ex comma 3 dell'art. 80, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la dichiarazione relativa all’insussistenza a loro carico di cause di esclusione dalla gara. Distinti saluti.
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Risposta:
1) Al paragrafo 7) – Requisiti di partecipazione – lett. E), pag. 9, è precisato che la copertura assicurativa RCT deve avere un massimale di € 2.500.000,00. 2) Sulla Piattaforma è stato creato apposito spazio denominato “F. Relazione di genere e dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità”. Considerato che il punto F del Disciplinare è composto da 3 sottopunti A, B e C, alcuni di questi punti vanno già dichiarati e attestati in sede di gara. Il Punto A, ad esempio, recita esplicitamente “Ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito il N. 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso … omissis”. Pertanto, la dichiarazione e l’attestazione dovranno essere inseriti in corrispondenza del punto F. 3)Si conferma l’indicazione che il R.L. del concorrente possa rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47, d.P.R. 445/00, in nome e per conto dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/16, a vario titolo tenuti a rendere le dichiarazioni.
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Chiarimento n. 5
Domanda:Buongiorno, con la presente siamo a formulare i seguenti quesiti: In riferimento alla BUSTA B – OFFERTA TECNICA: - a Pag. 21, punto C.5 del Disciplinare di gara è indicato che “Nell'ambito del punteggio previsto sono riservati fino ad un massimo di 3 punti all'offerente che: A) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell'art. 4 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, dell'art. 4 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, dell'art. 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli artt. 35 e 55-quinquies del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'art. 54 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151; B) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro; C) si impegni ad assumere persone con disabilità, giovani con età inferiore a trentasei anni e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali; abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali.”. - nella tabella della ripartizione dei punteggi, nella colonna PUNTI D MAX riferita al criterio C.5, sono indicati 2 punti. Si chiede gentilmente di chiarire: 1) a quanto ammonta il punteggio massimo attribuito al criterio C.5; 2) se trattasi di refuso la frase “Nell'ambito del punteggio previsto sono riservati fino ad un massimo di 3 punti all'offerente che: … “ che sembra riferirsi a un sub-criterio del criterio C.5, e a un relativo sub-punteggio; 3) in quale forma devono essere presentati i punti A), B), C), se, per esempio, con la presentazione di una dichiarazione attestante quando richiesto. Cordiali saluti
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Risposta:
Trattasi di mero refuso, nel senso che il punteggio massimo assegnato per il criterio C5, pag. 21 del Disciplinare, è fissato nella misura di 2 punti, e non 3, in conformità all’indicazione fornita nella tabella dei punteggi prevista alla alle pagg. 23-24. Quanto alle proposte migliorative riferite alle “ulteriori misure adottate per la salute e sicurezza dei lavoratori”, il concorrente è tenuto a produrre nella Busta “B” apposita relazione descrittiva delle soluzioni operative, organizzative e gestionali finalizzate a ridurre l’esposizione ai rischi e migliorare la sicurezza dei lavoratori.
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Chiarimento n. 6
Domanda:Buongiorno, con l presente siamo ad inoltrare i seguenti quesiti: Premesso che l’appalto ha come oggetto la PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A LINEA GEROSA E POTABILIZZATORE-CASA CANTONIERA e la categoria SOA OS22, individuata quale categoria prevalente, è relativa a opere meccaniche, elettriche e opere murarie, si chiede conferma che: in riferimento al paragrafo 7.D) ‘REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA’, punto 1) del disciplinare di gara • la Categoria di progettazione IA.01 (Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio) non è richiesta come requisito di qualificazione per la prestazione dei servizi di progettazione, nonostante sia la OS22 individuata quale categoria prevalente; • l’importo stimato dei lavori della Categoria IA.04 (opere elettriche), prevista quale requisito di qualificazione per la prestazione dei servizi di progettazione, è pari a € 9.330.163,75. Tale importo non risulta corrispondere a quanto si evince dal Computo Metrico Estimativo, in cui l’importo indicato per le opere elettriche è pari a circa € 4.000.000,00. Alla luce di quanto sopra esposto, vi chiediamo cortesemente di confermare che le categorie e i relativi importi richiesti per la progettazione sono quelli indicati nel disciplinare di gara.
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Risposta:
La descrizione della cat. OS/22, individuata quale categoria prevalente, a differenza di quanto asserito nella richiesta di chiarimento, riguarda “la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete”, e non la realizzazione di opere meccaniche e opere murarie. Pertanto, la categoria di servizi di progettazione IA.01 non è relativa alle opere della cat. OS/22, bensì quella inerente la categoria IA.04, come indicato nel disciplinare di gara. Per quanto riguarda la cat. IA.04, il relativo corrispettivo è stato correttamente stimato nella misura pari a € 9.330.163,75, come da prospetto di C.M.E., e comprende circa € 4 milioni di lavori e € 5 milioni di apparecchiature.
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Chiarimento n. 7
Domanda:Buongiorno, si pone il seguente quesito relativo a quanto indicato nel disciplinare di gara “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” a pag. 22 e 23: a. La "Offerta economica" (Allegato F), redatta in bollo, contenente l'indicazione: … - della PERCENTUALE Dl RIDUZIONE DEL TEMPO MASSIMO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. … - della PERCENTUALE Dl RIDUZIONE DEL TEMPO MASSIMO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. … e a quanto indicato nell’ALLEGATO F OFFERTA ECONOMICA TEMPORALE: OFFRE/OFFRONO ALTRESI Il termine di riduzione delle attività di progettazione esecutiva pari a………………………… giorni rispetto al termine previsto nella Legge di gara. Il termine di riduzione della esecuzione dei lavori pari a………………………… giorni rispetto al termine previsto nella Legge di gara. Si chiede gentile conferma che l’offerta di riduzione dei tempi di esecuzione della progettazione esecutiva e l’offerta di riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori devono essere espresse in GIORNI, come previsto nell’ALLEGATO F OFFERTA ECONOMICA TEMPORALE. Cordiali saluti
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Risposta:
Il metodo di attribuzione del punteggio relativo all’offerta di riduzione temporale della progettazione e della esecuzione dei lavori (criteri C.6 e C.7) prevede l’applicazione della formula prevista a pag. 24 del disciplinare, che prende in considerazione l’indicazione dei giorni di riduzione temporale offerti dal concorrente.
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Chiarimento n. 8
Domanda:Buongiorno, con la presente si formula il seguente quesito: In riferimento al chiarimento del 23/01/2023 fornito da Codesto Spettabile Ente Appaltante in merito al valore del massimale della copertura assicurativa contro i rischi professionali, si prega di chiarire quanto segue: premesso che il requisito di cui al paragrafo 7) – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – lett. E), pag. 9 del disciplinare di gara è riferito alla copertura assicurativa RCT (responsabilità civile verso terzi) e che tale requisito è richiesto Per i lavori, come precisato nel secondo paragrafo di pag. 9, si chiede gentilmente di confermare che Per i servizi di progettazione, come precisato a pag. 9, è richiesto un requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali (RCP Responsabilità Civile Professionale), e si chiede gentilmente di confermare che il massimale della copertura assicurativa RCP deve essere non inferiore a € 2.500.00,00. Cordiali saluti
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Risposta:
Si conferma l’indicazione che il massimale di copertura assicurativa RCP deve essere almeno pari a € 2.500.000,00.
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Chiarimento n. 9
Domanda:Buonasera, con la presente si chiede conferma che, per la prestazione servizi, il requisito in IA.04 possa essere sostituito con la categoria IA.01 (categoria superiore alla IA.04 richiesta dalla Lex Specialis di gara). In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.
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Risposta:
Secondo la Delibera A.N.AC. n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" (deliberata dal Consiglio il 14 settembre 2016) , è previsto all'art. 1 del capitolo V- Classi, categorie e tariffe professionali, quanto segue: “Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E. 10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categoria di cui alla L. 143/1949”. Alla luce di tali indicazioni, con riferimento alla previsione del disciplinare di gara (“tale principio potrà essere applicato per le prestazioni relative a tutte le categorie di servizi relative ai lavori previsti dall’appalto”), di cui al paragrafo 7), pag. 8), si deve ritenere che la realizzazione di servizi tecnici riconducibili alla cat. IA.01 (“Impianti”) non possa sostituire la realizzazione di servizi in cat. IA.04, richiesta ai fini della qualificazione alla gara, avente peraltro un grado di complessità superiore (1,30) rispetto alla cat. IA.01 (0,75).
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Chiarimento n. 10
Domanda:Buongiorno, si pongono i seguenti quesiti: - in riferimento al criterio C5, pag. 21 e 22 del Disciplinare di gara, si chiede se il concorrente è tenuto a produrre insieme alla relazione, anche una dichiarazione relativa ai punto A), B), C); - in riferimento al punto 7.G) a pag. 10 e 11 del Disciplinare di gara, ultimo capoverso “Per il rispetto dei Principi trasversali, l’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire la produzione dei documenti di cui al precedente paragrafo 4), sulla Relazione di genere e sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità” si chiede gentile conferma che trattasi di refuso il riferimento al ‘paragrafo 4)’ e che il punto a cui far riferimento è il punto 7.F) a pag. 10 del Disciplinare di gara. Cordiali saluti.
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Risposta:
Nell’ambito del criterio C.5, l’assegnazione del punteggio previsto, fino ad un massimo di 2 punti (v. risposta al quesito n. 6), terrà conto anche delle eventuali dichiarazioni contenute nella Relazione Tecnica, con le quali i concorrenti attestano le circostanze evidenziate ai punti A), B) e C) del criterio. Si conferma, poi, l’indicazione che il riferimento al paragrafo 4) contenuto all’ultimo capoverso del paragrafo 7G) è mero refuso, da intendersi paragrafo 7F) di pag. 10 del disciplinare.
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Chiarimento n. 11
Domanda:Si chiede di integrare il Disciplinare col paragrafo 16., in quanto mancante, ma da Voi indicato al Punto C di pag. 7/29 dello stesso Disciplinare per le "Dichiarazioni integrative per i servizi di progettazione" da rendere ai fini dell'ammissione alla gara. Vi ringraziamo
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Risposta:
Per mero errore grafico, il paragrafo 16 del disciplinare non ha un titolo specifico, ma è stato riprodotto nel paragrafo 15, contenente anche le dichiarazioni da rendersi per i servizi di progettazione (pag. 19).
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Chiarimento n. 12
Domanda:Buongiorno, a mezzo della presente si inviano i seguenti quesiti: 1. In merito a quanto riportato al Paragrafo 1.2 dell’Addendum Capitolare posto a base di gara, si chiede conferma che i seguenti oneri: a) Fornitura di energia elettrica b) Fornitura prodotti chimici c) Smaltimento rifiuti e fanghi siano a carico della Stazione Appaltante durante i 180 giorni di avviamento ed esercizio provvisorio dell’impianto. 2. Si chiede cortesemente di pubblicare i chiarimenti forniti a tutte le imprese concorrenti. Con l'occasione si inviano distinti saluti.
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Risposta:
Si conferma che gli oneri relativi alla: a) Fornitura di energia elettrica b) Fornitura di prodotti chimici c) Smaltimento rifiuti e fanghi Sono a carico della stazione appaltante cosi come evidenziato espressamente alle seguenti voci del paragrafo 1.2 “ ….omissis…. Inoltre l’Appaltatore appaltatrice dovrà provvedere a: d) formare il personale di conduzione messo a disposizione dalla Stazione Appaltante; e) garantire costantemente 24 ore su 24 il corretto funzionamento dell’impianto con la presenza continuativa di almeno un tecnico specializzato, assicurando la perfetta efficienza di tutte le apparecchiature, eseguendo le operazioni di controllo e di manutenzione ordinaria; f) assicurare il processo di trattamento delle acque, in modo da garantire che le caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche delle acque in uscita siano conformi al D. Lgs n°31 del 02/02/2001 e ss.mm.ii.; g) mantenere costanti le caratteristiche di trattamento sopra indicate; h) comunicare alla Stazione Appaltante, con preavviso minimo di una settimana, la necessità di ordinare i reagenti chimici da impiegare nei processi dell’impianto; i) ottimizzare il consumo dei prodotti utilizzati nei vari processi, in relazione alle caratteristiche delle acque in ingresso da trattare; j) esercire e manutenere eventuali opere di adeguamento e miglioria che dovessero essere realizzate durante il periodo di validità del contratto, che non varino sostanzialmente la portata trattabile dall’impianto, o le sezioni di trattamento; k) eseguire la manutenzione ordinaria su tutti i locali, apparecchiature, vasche, canale, aree dell’impianto, con esclusione delle parti non accessibili perché normalmente sommerse, comprese le pertinenze dell’impianto, compresa la fornitura a proprio carico del materiale di consumo occorrente; l) eseguire le ispezioni, le verifiche, le regolazioni, le messe a punto, le tarature, con la massima diligenza ed attenzione, con personale specializzato ed esperto, con adeguati mezzi ed attrezzature, per controllare lo stato di funzionamento delle apparecchiature al fine di assicurarne la piena efficienze provvedendo tempestivamente a ingrassare, sostituire, alle scadenze prescritte dalle case costruttrici delle apparecchiature, i lubrificanti e simili liquidi di consumo; m) garantire l’evacuazione e smaltimento di eventuali rifiuti e fanghi prodotti nel rispetto della normativa vigente. L’Appaltatore appaltatrice è obbligata (“quale produttore del rifiuto”) alla compilazione e alla presentazione, nei termini di legge, alle autorità preposte, della documentazione relativa alla denuncia qualitativa e quantitativa dei fanghi e di qualsiasi altro rifiuto prodotto e smaltito, compilando e sottoscrivendo, per ogni specifico rifiuto, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, l’apposita modulistica(non vengono menzionati costi a carico dell’Appaltatore) ………Limitatamente alla presente fase di avviamento dell’impianto saranno a totale carico della Stazione Appaltante gli oneri relativi alla fornitura di energia elettrica e prodotti chimici…….omissis”. Per quanto concerne le risposte ai quesiti formulati dai potenziali offerenti alla gara, essi sono pubblicati come FAQ sulla piattaforma aziendale.