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Chiarimento

  • in riferimento al requisito di cui all'art. 7.D (1, si chiede conferma che come previsto dalle Linee Guida n. 1 dell'ANAC, ai fini della qualificazione nell'ambito della categoria Edilizia, Strutture, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale), sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità dia almeno pari o superiore a quello dei servizi da affidare, quali a titolo esemplificativo per il requisito della categoria S.03 è ritenuto idonea la referenza in S.05 (grado di complessità 1,05) o S.06 (grado di complessità (1,15) nonchè per la categoria E.02 siano ritenute idonee le referenze in E.03, E.06, E.08, E.11, E.15, E.18, E.20 (grado 0,95), E.12 (grado 1,15) E.04, E.07, E.10, E.13, E.16, E.19, E.21 (grado 1,20), E.22 (grado 1,55). Rimanendo in attesa di vostro cortese riscontro, con l'occasione inviamo distinti saluti.

    Domanda del: 09/02/2023 aggiornata il 09/02/2023
  • Ai sensi dell’art. 8, d.m. Giustizia 17 giugno 2016, è previsto che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Tale previsione assume rilevanza decisiva anche in relazione alla comprova in ordine all’avvenuta esecuzione di attività relative alle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare. Pertanto, si ritiene che l’avvenuta esecuzione di servizi tecnici relativi a categoria di prestazione professionale S.05, con destinazione funzionale riconducibile a “Strutture”, avente grado di complessità (1,05) superiore alla categoria S.03 (0,95), possa essere utilizzata ai fini della qualificazione alla gara. Parimenti, medesima considerazione vale con riferimento ai servizi tecnici relativi a categorie di prestazione professionale con destinazione riconducibile a “Edilizia”, aventi grado di complessità superiore a quella prevista dalla lex specialis di gara (E.02:0,95).

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