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Chiarimento

  • Spett.le Ente Appaltante, si chiedono i seguenti chiarimenti: 1. In riferimento al gruppo di lavoro minimo, si chiede se la figura dell’ispettore di cantiere possa essere ricoperta anche da soggetti in possesso di diploma di geometra. In caso affermativo, è necessaria l’iscrizione all'apposito collegio? 2. In riferimento alla griglia a pag. 35 del Disciplinare si evidenzia come non sia previsto punteggio per il range di importo lavori da 10.000.000 € a 15.000.000 € 3. Si chiede di confermare che i Curriculum da predisporre in merito ai sub-criteri b.2.2. e b.2.3 siano da intendersi come NON ricompresi nel numero massimo di 15 facciate previsto a pag. 28 del Disciplinare per la Relazione Illustrativa delle “caratteristiche metodologiche dell’offerta” 4. Si chiede di confermare che i Certificati oggetto del sub-criterio b.2.4 siano da intendersi come NON ricompresi nel numero massimo di 15 facciate previsto a pag. 28 del Disciplinare per la Relazione Illustrativa delle “caratteristiche metodologiche dell’offerta” 5. Si chiede di confermare che i Curriculum da predisporre in merito al sub-criterio b.2.2. siano solo quelli del Direttore Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e del Direttore Operativo Opere Tecnologiche del Potabilizzatore come specificato alla colonna “sub-criteri” della Tabella a pag 32 del Disciplinare. Non dovranno pertanto essere allegati, ai fini del sub-criterio b.2.2, i Curriculum delle ulteriori figure (es. Direttore Operativo infrastrutture idrauliche, Direttore Operativo Strutture, Direttore Operativo Impianto elettrici ed elettromeccanici. Ispettori di Cantiere, Assistente al CSE, etc.) previste e dichiarate ai fini di stabilire la consistenza numerica valutata al del sub-criterio b.1.1 6. Si chiede di confermare che gli “Esperti” di cui al sub-criterio b.2.3 siano da intendersi come parte dell’Ufficio di DL e pertanto concorrano a definire la consistenza numerica del Gruppo di Lavoro oggetto di valutazione del sub. b.2.1

    Domanda del: 29/06/2023 aggiornata il 29/06/2023
  • RISPOSTA

    1.  L’ispettore di cantiere è una figura dell’ufficio di direzione dei lavori; il direttore dei lavori, a seconda della complessità dei lavori, può essere coadiuvato da direttori operativi e da ispettori di cantiere, i quali devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità. A definire la figura dell’ispettore di cantiere è il comma 5 dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016.

    L’ispettore di cantiere svolge funzioni complesse e specifiche, dalla predisposizione degli atti contabili al preciso controllo della regolare esecuzione, che dovrà avvenire in maniere conforme ai disegni del progetti e alle specifiche tecniche del contratto. Attraverso sopralluoghi nei cantieri, egli risponde della propria attività al direttore operativo e/o al direttore dei lavori, interfacciandosi con l’impresa appaltatrice per il controllo della regolare esecuzione dei lavori o per eventuali criticità riscontrate.

    Per ricoprire il ruolo di ispettore di cantiere è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore o geometra oppure anche il conseguimento di una laurea triennale in ingegneria edile. Significativa è l’esperienza maturata nel settore delle infrastrutture, la conoscenza delle macchine utilizzate nei cantieri, del codice che disciplina i contratti di lavoro e di tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

    In caso di ispettore di cantiere con titolo di geometra non è necessaria  l’iscrizione al Collegio dei geometri.

     

    2. Trattasi di refuso, oggetto di “errata corrige” pubblicata sul sito della CIIP SPA.

    3. I curricula dei componenti del Gruppo di lavoro non vanno computati sul numero massimo di 15 facciate della Relazione.

    4. I certificati di qualità, di cui al criterio di valutazione b.2.4), non vanno computati nel numero massimo di 15 facciate della Relazione.

    5. Ai fini dell’assegnazione del punteggio, di cui al criterio di valutazione b.2.2), i curricula da produrre in sede di offerta tecnica sono riferiti al D.L., C.S.E. e Direttore Operativo Opere Tecnologiche.

    6. I professionisti “esperti”, di cui al criterio di valutazione b.2.3), concorrono a definire la consistenza numerica del Gruppo di lavoro.

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