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Dettagli procedura

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO dei servizi tecnici di Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, assistenza e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ed assolvimento delle prestazioni geologiche annesse, relativi alla realizzazione delle opere “Acquedotto del Pescara – Variante di tracciato e messa in sicurezza del tratto compreso tra Capodacqua di Arquata ed il Nodo del Monte Ascensione –Tratto Capodacqua Borgo D’Arquata”

Ente: CIIP spa - Cicli Integrati Impianti Primari
Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO dei servizi tecnici di Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, assistenza e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ed assolvimento delle prestazioni geologiche annesse, relativi alla realizzazione delle opere “Acquedotto del Pescara – Variante di tracciato e messa in sicurezza del tratto compreso tra Capodacqua di Arquata ed il Nodo del Monte Ascensione –Tratto Capodacqua Borgo D’Arquata”
Tipo di fornitura:
  • Servizi
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 2.541.413,52 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 2.541.413,52 €
CIG: 8211013647
CUP: F83E17000070005
Stato: In svolgimento
Centro di Costo (Direzione): Servizio Appalti e Contratti
Data pubblicazione : 09 marzo 2020 14:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 15 maggio 2020 12:00:00
Data scadenza: 20 maggio 2020 12:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
  • A- Istanza di ammissione
  • B - Documento di gara Unico Europeo
  • C- Avvalimento
  • D - Requisiti di partecipazione
  • E - Dichiarazione integrative
  • F - Documentazione a corredo
  • G - Attestazione versamento Anac
  • ulteriore ed eventuale documentazione amministrativa
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Offerta tecnica - Sub criterio A1
  • Offerta tecnica - Sub criterio A2
  • Offerta tecnica - Sub criterio A3
  • Offerta tecnica - Sub criterio A4
  • Offerta tecnica - Sub criterio B1
  • Offerta tecnica - Sub criterio B2
  • Offerta tecnica - Sub criterio B3
Documentazione Offerta Economica:
Per richiedere informazioni: per informazioni di tipo amministrativo: Dott. Giovanni Celani ________________
per informazioni di tipo tecnico: Dott. Ing. Massimo Tonelli ________________
  1. Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi di posta elettronica certificata tramite Piattaforma informatica. Le comunicazioni ai concorrenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica certificata dei medesimi. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la stazione appaltante non è responsabile per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni della stazione appaltante di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla Piattaforma informatica nell’area riservata alla gara.
  2. Tutti gli operatori economici potranno richiedere eventuali chiarimenti relativi alla presente procedura di gara tramite la piattaforma telematica cliccando sul tasto “Quesiti” rivolgendosi al Responsabile del Procedimento Amministrativo. Al fine di permettere un puntuale e completo adempimento da parte di questa Stazione Appaltante e consentire agli operatori economici di prendere visione dei chiarimenti che verranno pubblicati, le richieste, in lingua italiana, dovranno pervenire entro 5 gg prima della scadenza della gara. Le risposte a tutte le richieste presentate saranno pubblicate in forma anonima, almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sulla piattaforma telematica della Stazione Appaltante nella sezione “dettagli” della gara in oggetto.
  3. I concorrenti sono tenuti a controllare che i messaggi trasmessi tramite la sezione “quesiti” o le PEC trasmesse dalla Stazione appaltante non vengano respinti né trattati come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

Spett.le CIIP In relazione alla procedura in oggetto, considerata l’emergenza COVID 19 in corso su tutto il territorio nazionale e le restrizioni determinate dal Governo italiano, stanti le difficoltà per raggiungere i luoghi nei quali sono previste le opere la cui conoscenza diretta è essenziale per una corretta individuazione della metodologia di offerta nonché le precauzioni che è raccomandato di assumere in termini di spostamenti, si chiede una adeguata proroga dei termini di scadenza della procedura stessa. Cordiali saluti

Risposta:

Buongiorno, lunedi 16/03 abbiamo provveduto a prorogare la data di scadenza al 06/05/2020. Può controllare sul nostro sito e in Piattaforma. Saluti. Ufficio Appalti e Contratti.

Chiarimento n. 2

Domanda:

In riferimento alla gara in oggetto si pongono i seguenti quesiti: QUESITO 1 In riferimento alla procedura in oggetto, relativamente all’elemento di valutazione sub criterio A1) - “Elementi di affinità dei servizi presentati dal concorrente ……..” pagina 25 punto 11.2 del disciplinare di gara, si chiede che i servizi da presentare non abbiano il vincolo temporale richiesto a pag. 26 dei 10 anni. La richiesta trova fondamento nelle “Indicazioni generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria – Relazione AIR” dell’ANAC, capitolo 5.7.1. “L’introduzione di un arco temporale di riferimento per i tre servizi significativi e affini, che costituiscono uno degli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non si ritiene possa essere prevista. Ciò in ragione del fatto che potrebbe essere limitativo della concorrenza, senza che la limitazione soddisfi l’interesse della qualità, tenuto conto che i citati servizi sono comunque sottoposti a un vaglio in ordine alla loro maggiore o minore omogeneità rispetto al servizio da affidare, il che porta ad escludere l’esigenza di limitare la risalenza nel tempo dei medesimi servizi”. Si ricorda inoltre che l’Autorità, con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 ha approvato il Bando-tipo n. 3 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2018 ), ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016. Il Bando-tipo, con riguardo al criterio della «professionalità e adeguatezza dell’offerta», ha esteso all’intera vita professionale il periodo di riferimento per i servizi significativi da indicare in sede di offerta. QUESITO 2 Si chiede di confermare o meno che come requisito relativo alla progettazione esecutiva richiesto al sub criterio A1) possa essere presentata anche la progettazione esecutiva relativa a varianti redatte durante la fase di direzione dei lavori in sintonia con quanto previsto al par. 2.2.2.4 delle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria”. QUESITO 3 Si chiede di confermare che per i lavori certificati prima dell’entrata in vigore del decreto parametri, la categoria VIII ex L. 143/49 sia considerata equivalente alla Id Opera “D.05”.

Risposta:

Buon pomeriggio, Preliminarmente, si evidenzia che le Linee guida n. 1/2016 in tema di servizi tecnici di architettura e ingegneria rientrano tra quelle “non vincolanti” (v. Cons. Stato, Parere n. 1767/16) e come tali, possono essere disattese dalle Amministrazioni appaltanti, con adeguata motivazione. In secondo luogo, preme evidenziare che CIIP S.p.A. è società operate nei c.d. “settori speciali” e come tale, nell’esercizio del potere-dovere di adottare le misure più adeguate, opportune e conformi per il perseguimento dei propri fini, al fine di ottenere la necessaria garanzia qualitativa di esecuzione dell’appalto, può prescrivere requisiti attinenti e proporzionali all’oggetto dell’affidamento, che si correlino al contenuto intrinseco delle prestazioni (Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2017, n. 3105, e 30 giugno 2017 n. 3194; TAR Lazio, sez. II, 8 febbraio 2017, n. 2115). In tale prospettiva, il riferimento all’arco temporale decennale per la comprova dell’avvenuta esecuzione dei servizi significativi e affini, atti a dimostrare la capacità del concorrente di realizzare le prestazioni oggetto dell’incarico, persegue l’obiettivo della S.A. di garantire la migliore rispondenza della professionalità ed adeguatezza del concorrente rispetto alle più aggiornate normative tecniche di settore, senza perciò stesso influire sul rispetto del principio di massima concorrenzialità

Anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti rientrano nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del d.lgs. 50/16 e s.m.i. e possono essere utilizzati ai fini della presentazione di servizi di progettazione “significativi ed affini” rispetto a quelli oggetto di affidamento. In ogni caso, è necessario che i servizi di progettazione svolti abbiano formato oggetto di variante formalmente approvata e validata dalla S.A.. Inoltre, il relativo importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

La categoria VIII ex L. 143/49 è equiparata alla ID Opera “D.O4” e non anche alla “D.O5”; del resto, la categoria “D.O4” ha un grado di complessità inferiore (0,65) rispetto alla categoria “D.05” (0,80) e quindi, non può essere utilizzata ai fini della qualificazione alla gara, né ai fini del’offerta tecnica.

Saluti

Dott. Giovanni Celani

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Chiarimento n. 3

Domanda:

In riferimento alla gara in oggetto si pongono i seguenti quesiti: QUESITO 1 In riferimento alla procedura in oggetto, relativamente all’elemento di valutazione sub criterio A1) - “Elementi di affinità dei servizi presentati dal concorrente ……..” pagina 25 punto 11.2 del disciplinare di gara, si chiede che i servizi da presentare non abbiano il vincolo temporale richiesto a pag. 26 dei 10 anni. La richiesta trova fondamento nelle “Indicazioni generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria – Relazione AIR” dell’ANAC, capitolo 5.7.1. “L’introduzione di un arco temporale di riferimento per i tre servizi significativi e affini, che costituiscono uno degli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non si ritiene possa essere prevista. Ciò in ragione del fatto che potrebbe essere limitativo della concorrenza, senza che la limitazione soddisfi l’interesse della qualità, tenuto conto che i citati servizi sono comunque sottoposti a un vaglio in ordine alla loro maggiore o minore omogeneità rispetto al servizio da affidare, il che porta ad escludere l’esigenza di limitare la risalenza nel tempo dei medesimi servizi”. Si ricorda inoltre che l’Autorità, con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 ha approvato il Bando-tipo n. 3 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2018 ), ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016. Il Bando-tipo, con riguardo al criterio della «professionalità e adeguatezza dell’offerta», ha esteso all’intera vita professionale il periodo di riferimento per i servizi significativi da indicare in sede di offerta. QUESITO 2 Si chiede di confermare o meno che come requisito relativo alla progettazione esecutiva richiesto al sub criterio A1) possa essere presentata anche la progettazione esecutiva relativa a varianti redatte durante la fase di direzione dei lavori in sintonia con quanto previsto al par. 2.2.2.4 delle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria”. QUESITO 3 Si chiede di confermare che per i lavori certificati prima dell’entrata in vigore del decreto parametri, la categoria VIII ex L. 143/49 sia considerata equivalente alla Id Opera “D.05”.

Risposta:

Buon pomeriggio, Preliminarmente, si evidenzia che le Linee guida n. 1/2016 in tema di servizi tecnici di architettura e ingegneria rientrano tra quelle “non vincolanti” (v. Cons. Stato, Parere n. 1767/16) e come tali, possono essere disattese dalle Amministrazioni appaltanti, con adeguata motivazione. In secondo luogo, preme evidenziare che CIIP S.p.A. è società operate nei c.d. “settori speciali” e come tale, nell’esercizio del potere-dovere di adottare le misure più adeguate, opportune e conformi per il perseguimento dei propri fini, al fine di ottenere la necessaria garanzia qualitativa di esecuzione dell’appalto, può prescrivere requisiti attinenti e proporzionali all’oggetto dell’affidamento, che si correlino al contenuto intrinseco delle prestazioni (Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2017, n. 3105, e 30 giugno 2017 n. 3194; TAR Lazio, sez. II, 8 febbraio 2017, n. 2115). In tale prospettiva, il riferimento all’arco temporale decennale per la comprova dell’avvenuta esecuzione dei servizi significativi e affini, atti a dimostrare la capacità del concorrente di realizzare le prestazioni oggetto dell’incarico, persegue l’obiettivo della S.A. di garantire la migliore rispondenza della professionalità ed adeguatezza del concorrente rispetto alle più aggiornate normative tecniche di settore, senza perciò stesso influire sul rispetto del principio di massima concorrenzialità.

 Saluti Dott. Giovanni Celani

Anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti rientrano nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del d.lgs. 50/16 e s.m.i. e possono essere utilizzati ai fini della presentazione di servizi di progettazione “significativi ed affini” rispetto a quelli oggetto di affidamento. In ogni caso, è necessario che i servizi di progettazione svolti abbiano formato oggetto di variante formalmente approvata e validata dalla S.A. Inoltre, il relativo importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

La categoria VIII ex L. 143/49 è equiparata alla ID Opera “D.O4” e non anche alla “D.O5”; del resto, la categoria “D.O4” ha un grado di complessità inferiore (0,65) rispetto alla categoria “D.05” (0,80) e quindi, non può essere utilizzata ai fini della qualificazione alla gara, né ai fini del’offerta tecnica.

Dott. Giovanni Celani

 

Chiarimento n. 4

Domanda:

Buonasera, In riferimento alla gara in oggetto si pone il seguente quesito: Relativamente all’elemento di valutazione sub criterio A1) - “Elementi di affinità dei servizi presentati dal concorrente ……..” pagina 25 punto 11.2 del disciplinare di gara si chiede di chiarire se “n. 2 servizi di progettazione, uno di progettazione definitiva e l'altro di progettazione esecutiva ciascuno per ogni categoria Codice (D.05, S.04 e S.05)” siano da intendersi come 6 servizi complessivi: 2 per la categoria D.05 ( 1 progettazione definitiva, 1 progettazione esecutiva), 2 per la categoria S.04 ( 1 progettazione definitiva, 1 progettazione esecutiva), 2 per la categoria S.05 ( 1 progettazione definitiva, 1 progettazione esecutiva). Ringraziando porgiamo distinti saluti

Risposta:

La risposta al suo quesito è si. In sintesi sono richiesti 6 servizi complessivi (due per ogni categoria richiesta)

Chiarimento n. 5

Domanda:

Spett.le CIIP, con riferimento agli ID Opera dei servizi affini svolti dal concorrente da presentare nella documentazione della Busta B - Offerta Tecnica al Sub Criterio A1, si richiede se tra i servizi relativi a PONTI (ID Opera: S.04), si intendano ammessi anche servizi rientranti negli ID Opera S.06, di grado G di complessità maggiore, relativi in particolare a ponti di maggiore complessità rispetto a quelli associati a ID Opera S.04. In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti

Risposta:

Si conferma che ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui alla categoria S.04 potranno essere utilizzati servizi svolti in categoria S.06, come dispongono il D.M. 143/2013 DEL 31/10/2013, il D.M. 17/06/2016 e ripetuti pronunciamenti dell'ANAC, secondo i quali gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Chiarimento n. 6

Domanda:

Buongiorno, con la presente chiediamo i seguenti chiarimenti. Cordiali saluti Alpina S.p.A. 1. In relazione al punteggio del Subcriterio A1, siamo a chiedervi se è possibile che i due livelli di progettazione (definitivo ed esecutivo), per ogni categoria, siano riferiti a progetti diversi. Ad esempio, un progetto definitivo A in cat. D.05 ed un progetto esecutivo B in cat. D.05, se entrambi maggiori di 16.000.000 € in detta categoria, totalizzerebbero 15,5 punti (come da tabella a pag.34). 2. Con riferimento al Disciplinare di gara, punto 5.3 j), si chiede se è possibile che un componente del raggruppamento abbia la referenza di CSP in idraulica e un altro componente la referenza CSP in strutture. . Relativamente al criterio B3, i venti anni di esperienza del progettista contano dalla data di laurea, dalla data di inizio della professione di progettista o dalla data di iscrizione all’albo? 3. Relativamente al criterio B3, i venti anni di esperienza del progettista contano dalla data di laurea, dalla data di inizio della professione di progettista o dalla data di iscrizione all’albo?

Risposta:

In riferimento ai quattro quesiti sopra posti si fa presente che: 1 - Entrambi i due livelli di progettazione possono essere riferiti sia allo stesso progetto che a progetti differenti. Se il concorrente ha redatto un progetto sia esecutivo che definitivo relativo allo stesso incarico ognuno per 16 milioni di euro li può presentare entrambi. Se ha un definitivo di un progetto ed un esecutivo di un altro progetto, sempre cadauno del valore di 16 milioni di euro accede lo stesso al massimo punteggio previsto; 2 - Il requisito di cui al punto 5.3 può essere comprovato qualora il partecipante abbia svolto l'incarico di CSP o di CSE di un progetto di oper eidrauliche di importo non inferiore ad Euro 4.000.000,00 e l'incarico di di CSP o di CSE di un progetto di opere strutturali di importo non inferiore ad Euro 8.715.000,00. Pertanto qualora il partecipante sia un RTP, è consentito che un componente del raggruppamento abbia la referenza di CSP in idraulica ed un altro componente la referenza CSP in strutture purchè naturalmente nel rispetto degli importi minimi richiesti dal disciplinare di gara. La non frazionabilità va intesa pertanto con riferimento alla singola prestazione di CSP o CSE del progetto di opere idrauliche ed alla singola prestazione di CSP o CSE del progetto di opere strutturali 3 - Relativamente al criterio B3, i venti anni di esperienza del progettista contano dalla data di iscrizione all'albo professionale.

Chiarimento n. 7

Domanda:

Buongiorno, con la presente chiediamo i seguenti chiarimenti. Cordiali saluti Alpina S.p.A. 1. In relazione al punteggio del Subcriterio A1, siamo a chiedervi se è possibile che i due livelli di progettazione (definitivo ed esecutivo), per ogni categoria, siano riferiti a progetti diversi. Ad esempio, un progetto definitivo A in cat. D.05 ed un progetto esecutivo B in cat. D.05, se entrambi maggiori di 16.000.000 € in detta categoria, totalizzerebbero 15,5 punti (come da tabella a pag.34). 2. Con riferimento al Disciplinare di gara, punto 5.3 j), si chiede se è possibile che un componente del raggruppamento abbia la referenza di CSP in idraulica e un altro componente la referenza CSP in strutture. . Relativamente al criterio B3, i venti anni di esperienza del progettista contano dalla data di laurea, dalla data di inizio della professione di progettista o dalla data di iscrizione all’albo? 3. Relativamente al criterio B3, i venti anni di esperienza del progettista contano dalla data di laurea, dalla data di inizio della professione di progettista o dalla data di iscrizione all’albo?

Risposta:

In riferimento ai quattro quesiti sopra posti si fa presente che: 1 - Entrambi i due livelli di progettazione possono essere riferiti sia allo stesso progetto che a progetti differenti. Se il concorrente ha redatto un progetto sia esecutivo che definitivo relativo allo stesso incarico ognuno per 16 milioni di euro li può presentare entrambi. Se ha un definitivo di un progetto ed un esecutivo di un altro progetto, sempre cadauno del valore di 16 milioni di euro accede lo stesso al massimo punteggio previsto; 2 - Il requisito di cui al punto 5.3 può essere comprovato qualora il partecipante abbia svolto l’incarico di CSP (o l’incarico di CSE) di un progetto di opere idrauliche di importo non inferiore a € 4.000.000,00 e l’incarico di CSP (o l’incarico di CSE) di un progetto di opere strutturali di importo non inferiore a € 8.715.000,00. Pertanto qualora il partecipante sia un RTP, è consentito che un componente del raggruppamento abbia la referenza di CSP in idraulica e un altro componente la referenza CSP in strutture purché naturalmente nel rispetto degli  importi minimi richiesti dal disciplinare di gara come sopra riferito. La non frazionabilità va intesa pertanto  con riferimento alla singola prestazione di CSP (o CSE) del progetto di opere idrauliche ed alla singola prestazione  di CSP (o CSE) del progetto di opere strutturali. 3 - Relativamente al criterio B3, i venti anni di esperienza del progettista contano dalla data di iscrizione all'albo professionale.

Chiarimento n. 8

Domanda:

C.A. Dott. Giovanni Celani (RUP) Con riferimento al Sub-criterio B3 (pag. 28 disciplinare di gara) si chiede di chiarire: 1) se deve essere indicato un solo progettista con esperienza ventennale nei due settori di Idraulica e Geotecnica oppure un progettista con esperienza nel settore Idraulica ed un progettista con esperienza nel settore Geotecnica, per un totale quindi di due progettisti distinti. 2) quale documentazione tecnica in fase di gara deve essere prodotta per questo criterio (relazione da 3 pagine, CV allegati, ecc.); 3) se deve essere specificato anche l’intero staff tecnico e dove inserire questa descrizione.

Risposta:

In riferimento ai quesiti sopra richiesti, si chiarisce che: 1) Si richiede la presenza all'interno del gruppo di lavoro di un progettista con esperienza non inferiore ad anni 20 nel settore dell'ingegneria idraulica - acquedottistica e nel settore dell'Ingegneria Geotecnica. Nella fattispecie i requisiti possono essere anche posseduti da un unico professionista, purché adeguatamente comprovati come specificato nel disciplinare di gara. 2) La comprova del requisito dell'offerta tecnica deve essere prodotta a mezzo di tre tipologie di documenti: - Elenco dei componenti del gruppo di lavoro e certificato di iscrizione all'Ordine/Albo professionale di ogni professionista facente parte del gruppo di lavoro dal quale sui evince anche la comprova dei 20 anni di esperienza; - curriculum professionale di ciascuno dei professionisti del gruppo che attesti la relativa specializzazione; - Una relazione formata da un massimo di 3 pagine A4, TESTO SOLO A FRONTE, IN CARATTERE times new roman, con dimensioni del font non inferiore a 11, che descriva sinteticamente gli interventi ritenuti più significativi, ed affini alle opere oggetto di progettazione ; 3) Elenco dei componenti del gruppo di lavoro e certificato di iscrizione all'albo professionale di ogni professionista del gruppo, dal quale si evince i 20 anni di esperienza. Il curriculum di ciascuno che attesti la relativa specializzazione. Il tutto deve essere prodotta anche quale documentazione attestante il requisito alla gara ai sensi del paragrafo 5.3 punto k) del disciplinare di gara.

Chiarimento n. 9

Domanda:

Buongiorno, in riferimento alla gara in oggetto si pone il seguente quesito: QUESITO 1: Con riferimento ai servizi da esibire all’interno dell’Offerta Tecnica – sub criterio A1 – si chiede conferma della possibilità di presentare servizi di progettazione di opere acquedottistiche svolti e completati in data antecedente all’entrata in vigore del decreto parametri D.M. 17/06/2016 ed esplicitamente riferiti ad opere acquedottistiche, trattandosi di Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua con problemi tecnici di tipo speciale. I suddetti servizi, svolti dal Concorrente nell’ultimo decennio ma in data antecedente il D.M. 17/06/2016, pur trattandosi di opere acquedottistiche a tutti gli effetti, sono stati certificati con la categoria VIII ex L. 143/49, essendo l’unica categoria a suo tempo disponibile. In caso contrario si chiedere alla Stazione Appaltante di fornire chiarimenti in merito alla modalità di presentazione ed attestazione di servizi di progettazione di complessi sistemi acquedottistici svolti dal Concorrente in data antecedente all’entrata in vigore del decreto parametri D.M. 17/06/2016, ma non dichiaratamente certificati con Id Opera “D.05”, in quanto, come già detto, svolti e certificati in data antecedente l’emanazione del suddetto D.M.. Si rimane in attesa di un gradito riscontro. Distinti saluti

Risposta:

Buongiorno, ai sensi dell'art. 8, d.m. Giustizia 17 giugno 2016, è precisato che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Tale previsione assume rilevanza decisiva anche in relazione ai servizi "significativi ed affini" presentati dal concorrente ai fini del Sub-Criterio A1) di valutazione delle offerte tecniche. Ai sensi del citato d.m. 17 giugno 2016, la categoria VIII ex L. 143/49 è equiparata alla ID Opera "D.04" e non anche alla "D.05"; del resto, la categoria "D.04" ha un grado di complessità inferiore (0.65) rispetto alla categoria "D.05" (0,80) e quindi, non può essere utilizzata ai fini della qualificazione alla gara, né ai fini dell'offerta tecnica. Saluti

Chiarimento n. 10

Domanda:

Con la presente chiediamo il chiarimento al seguente quesito. Nel disciplinare di gara - capitolo 13.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica - al punto B.3 è previsto: “… Nella valutazione sarà preferita l’esperienza professionale maturata in relazione a progetti aventi ad oggetto opere ubicate nella provincia di Ascoli Piceno e/o nella provincia di Rieti”. Si chiede se è ammessa, con pari valore qualitativo e di punteggio, la dimostrazione di esperienze professionali maturate in altre province i cui territori presentano pericolosità sismica di base analoga o superiore a quella delle province sopra indicate, così come è individuato nel DM Infrastrutture 14.01.2008 G.U.l-- 4.02.2008 n. 9 e successivi aggiornamenti.

Risposta:

La presenza nello "Staff" di uno o più professionisti con esperienza almeno ventennale, che abbia/no una conoscenza specifica della morfologia del territorio interessato dagli interventi, con zone caratterizzate da un comune rischio sismico, consente alle S.A. di valutare la capacità tecnica del concorrente sotto il profilo delle esperienze maturate in rapporto alla specifica peculiarità dell'oggetto dell'incarico. Tuttavia, la "preferenza" accordata nella valutazione dello "staff" tecnico non si traduce nell'assegnazione del punteggio più elevato nei riguardi del concorrente in grado di dimostrare la presenza del/i professionista/i con l'esperienza specifica nei territori delle Provincie di Ascoli Piceno e Rieti, ma terrà conto in ogni caso delle esperienze maturate dal/i professionista/i anche in altre zone ugualmente sismiche e della composizione del gruppo di lavoro complessivamente considerato, come chiaramente indicato nelle modalità di attribuzione del punteggio riferite proprio al sub-criterio B.3).

Chiarimento n. 11

Domanda:

DOMANDA: Con riferimento alla richiesta della cauzione provvisoria di cui al punto 11.4 pag. 29 del disciplinare di gara, si richiede l’esatto importo da garantire e tutte le clausole che devono essere ricomprese nella cauzione stessa. Cordiali saluti.

Risposta:

Buongiorno, così come previsto dalla normativa vigente per poter partecipare ad una gara di servizi non è necessario sottoscrivere nessuna polizza a copertura specifica. Nella fase riguardante l'aggiudicazione si provvederà poi a richiedere apposita dichiarazione dell'assicurazione riguardante la polizza professionale del progettista che copra anche il progetto in essere.

Chiarimento n. 12

Domanda:

Buongiorno, in relazione alla presente procedura, con la presente si chiede se sia richiesto di presentare la cauzione provvisoria. Nel Disciplinare di Gara, a pag. 29, vi è un cenno a tale garanzia ma solamente per quanto riguarda la modalità di sottoscrizione della documentazione. Qualora sia richiesto di presentarla, si chiede di esplicitarne i dettagli quali l’importo, il beneficiario ed eventuali ulteriori specifiche. Restando in attesa di Vostro gentile riscontro, si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti

Risposta:

Buongiorno, così come previsto dalla normativa vigente per poter partecipare ad una gara di servizi non è necessario sottoscrivere nessuna polizza a copertura specifica. Nella fase riguardante l'aggiudicazione si provvederà poi a richiedere apposita dichiarazione dell'assicurazione riguardante la polizza professionale del progettista che copra anche il progetto in essere.

Chiarimento n. 13

Domanda:

Buongiorno, si richiede se la comprova del requisito mediante certificato di iscrizione all'Ordine/Albo professionale di ogni professionista facente parte del gruppo di lavoro dal quale sui evince anche la comprova dei 20 anni di esperienza, sia possibile con la presentazione di certificato e/o estrazione dei dati di iscrizione dagli Albi Professionali pubblicati online sui siti web degli Ordini Professionali.

Risposta:

Ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità concernente l’iscrizione all’Ordine/Albo professionale, è necessario che il professionista produca copia del certificato attestante la regolare iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza. Pertanto, non sono ammessi altri mezzi di prova riferiti al possesso del requisito.

Chiarimento n. 14

Domanda:

Buongiorno, In riferimento alla gara in oggetto, relativamente all’elemento di valutazione sub-criterio B1 “Inserimento nel gruppo di progettazione di tecnici che abbiano maturato esperienze professionali analoghe a quelle oggetto di gara in territori sismici…”, si chiede se le 2 schede da produrre (rispettivamente per Categoria d’Opera S.04 ed S.05) debbano essere costituite complessivamente da n. 4 pagine formato A4, ovvero ciascuna da n. 4 pagine formato A4 (per un totale di n. 8 pagine). Ringraziando anticipatamente porgiamo cordiali saluti

Risposta:

Ciascuna delle schede riferite alle categorie S.04 e S.05 vanno presentate con un numero massimo di 4 (quattro) pagine formato A4, per un totale massimo di 8 (otto) pagine.

Chiarimento n. 15

Domanda:

In riferimento alla gara in oggetto si pongono i seguenti quesiti: QUESITO 1: Con riferimento ai servizi da esibire all’interno dell’Offerta Tecnica – sub criterio A1 –, anche a seguito di quanto già comunicato dalla Stazione Appaltante con FAQ n.6, si chiede conferma della possibilità di presentare un unico servizio di progettazione, per singolo ID di riferimento (ad esempio D.05), per il quale sia stata svolta, all’interno dello stesso incarico, sia il livello di progettazione definitiva sia il livello di progettazione esecutiva. In caso affermativo, anche con particolare riferimento a quanto già comunicato dalla Stazione Appaltante con FAQ n.4, si chiede se per tale unico servizio che contenga il livello di progettazione definitiva ed esecutiva per singolo ID di riferimento (ad esempio D.05), si debbano presentare n.2 due distinte schede in ottemperanza a quanto richiesto dal Sub Criterio A1 (in particolare n.1 scheda per il livello di progettazione definitiva e n.1 scheda per il livello di progettazione esecutiva) oppure sia possibile presentare una unica scheda, sempre in ottemperanza a quanto richiesto dal Sub Criterio A1, all’interno della quale sia presentato il livello di progettazione definitiva ed esecutiva. QUESITO 2: Con riferimento ai servizi da esibire all’interno dell’Offerta Tecnica – sub criterio A1 –, anche a seguito di quanto già comunicato dalla Stazione Appaltante con FAQ n.4 e n.6, si chiede conferma della possibilità di presentare un unico servizio di progettazione che sia in grado di soddisfare due distinti ID di riferimento (ad esempio S.04 e S.05), per il quale sia stata svolta, all’interno dello stesso incarico, sia il livello di progettazione definitiva sia il livello di progettazione esecutiva. In caso affermativo, anche con particolare riferimento a quanto già comunicato dalla Stazione Appaltante con FAQ n.4, si chiede se per tale unico servizio che contenga il livello di progettazione definitiva ed esecutiva due distinti ID di riferimento (ad esempio S.04 e S.05), si debbano presentare n.2 due distinte schede in ottemperanza a quanto richiesto dal Sub Criterio A1 (in particolare n.1 scheda per ID S.04 e n.1 scheda per ID S.05 pur trattandosi del medesimo servizio di progettazione svolto) oppure sia possibile presentare una unica scheda, sempre in ottemperanza a quanto richiesto dal Sub Criterio A1, all’interno della quale sia presentato sia la peculiarità del ID S.04 sia la peculiarità progettale del ID S.05. Si rimane in attesa di un gradito riscontro Distinti saluti

Risposta:

Si conferma quanto precisato con la FAQ n. 6. In caso di unico servizio di progettazione di livello definitivo ed esecutivo per ogni singolo ID di riferimento, il concorrente può presentare anche un'unica scheda, anziché due, a comprova della dimostrazione dei servizi relativi al sub criterio A1. In riferimento ai servizi da esibire all'interno dell'offerta Tecnica - sub criterio A1, si conferma la possibilità di presentare un unico servizio di progettazione di livello definitivo ed esecutivo che si riferisca a due distinti ID (ad esempio: S.04 e S.05). In tal caso, il concorrente può presentare anche un’unica scheda, anziché due, a comprova della dimostrazione dei servizi relativi al sub criterio A1.

Chiarimento n. 16

Domanda:

Con la presente chiediamo i chiarimenti ai seguenti quesiti: 1) Per la partecipazione alla gara in RTP da costituire, il disciplinare di gara prescrive (Capitolo 5, punti 5.2/g, 5.3/h 5.3/ m) che i requisiti devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detti requisiti devono essere comunque posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria del raggruppamento, salvo il possesso cumulativo. Non è previsto alcun limite per il possesso dei requisiti da parte delle mandanti. Nella compilazione dell’allegato al disciplinare di gara “Modello A6”, il concorrente deve dichiarare di essere consapevole che (4.1) le mandanti devono possedere i requisiti nella misura minima del 10%, salvo il possesso cumulativo dei requisiti. Si chiede: - Se la mandante può essere ammessa senza possedere almeno il 10% dei requisiti richiesti. - Se la mandante può avvalersi dei requisiti di altra impresa o professionista, appartenente o meno allo stesso RTP proponente (Capitolo 7 del disciplinare). Distinti saluti, l'amministratore unico ing. Christian Caroli

Risposta:

I professionisti/società designati al ruolo di mandanti devono possedere i requisiti di cui ai punti 5.2/G – 5.3/H – 5.3/M nella misura minima pari al 10% dell’importo indicato per ciascun requisito, fermo restando che il capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto ai mandanti, e salvo il possesso cumulativo da parte del RTP. In carenza del possesso dei requisiti nella misura minima del 10%, i mandanti possono ricorrere all’avvalimento dei requisiti, ex art. 89 del Codice dei contratti, con operatori economici esterni al RTP, ovvero con operatori appartenenti al medesimo raggruppamento (c.d. “avvalimento infragruppo”).

Chiarimento n. 17

Domanda:

Con la presente chiediamo i chiarimenti ai seguenti quesiti: 1) Per la partecipazione alla gara in RTP da costituire, il disciplinare di gara prescrive (Capitolo 5, punti 5.2/g, 5.3/h 5.3/ m) che i requisiti devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detti requisiti devono essere comunque posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria del raggruppamento, salvo il possesso cumulativo. Non è previsto alcun limite per il possesso dei requisiti da parte delle mandanti. Nella compilazione dell’allegato al disciplinare di gara “Modello A6”, il concorrente deve dichiarare di essere consapevole che (4.1) le mandanti devono possedere i requisiti nella misura minima del 10%, salvo il possesso cumulativo dei requisiti. Si chiede: - Se la mandante può essere ammessa senza possedere almeno il 10% dei requisiti richiesti. - Se la mandante può avvalersi dei requisiti di altra impresa o professionista, appartenente o meno allo stesso RTP proponente (Capitolo 7 del disciplinare). Distinti saluti, l'amministratore unico ing. Christian Caroli

Risposta:

I professionisti/società designati al ruolo di mandanti devono possedere i requisiti di cui ai punti 5.2/G – 5.3/H – 5.3/M nella misura minima pari al 10% dell’importo indicato per ciascun requisito, fermo restando che il capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto ai mandanti, e salvo il possesso cumulativo da parte del RTP. In carenza del possesso dei requisiti nella misura minima del 10%, i mandanti possono ricorrere all’avvalimento dei requisiti, ex art. 89 del Codice dei contratti, con operatori economici esterni al RTP, ovvero con operatori appartenenti al medesimo raggruppamento (c.d. “avvalimento infragruppo”).

Chiarimento n. 18

Domanda:

In riferimento alla gara in oggetto si pone il seguente quesito: QUESITO 1: Con riferimento ai servizi da esibire all'interno dell’Offerta Tecnica – sub criterio A1 –, anche a seguito di quanto già comunicato dalla Stazione Appaltante con FAQ n.6, si chiedono delucidazioni in merito alla modalità di preparazione e presentazione della documentazione da produrre. In particolare si richiede se, per ogni singolo servizio di progettazione (n.1 per progettazione definitiva e n.1 per progettazione esecutiva in ottemperanza a quanto previsto dal Disciplinare di gara), la documentazione da produrre, formata al massimo di n.5 schede formato A3, n.1 tavola grafica formato A0 e n.5 pagine formato A4, debba contenere tutti i servizi del ID. Opera D.05, S.04 ed S.05. Oppure sia possibile produrre una documentazione formata al massimo: - di n.5 schede formato A3, n.1 tavola grafica formato A0 e n.5 pagine formato A4 per ID. Opera D.05, - di n.5 schede formato A3, n.1 tavola grafica formato A0 e n.5 pagine formato A4 per ID. Opera S.04, - di n.5 schede formato A3, n.1 tavola grafica formato A0 e n.5 pagine formato A4 per ID. Opera S.05, Si rimane in attesa di un gradito riscontro Distinti saluti

Risposta:

La documentazione da produrre per ogni singolo servizio di progettazione (definitivo/esecutivo) deve essere formata da un numero massimo di 5 schede formato A3, oltre che da 1 tavola grafica formato A0 e 5 pagine formato A4, con riferimento ad ogni singola Categoria ID Opera (D.05 – S.04 – S.05). Tale modalità di presentazione dei servizi si applica anche nell’ipotesi in cui il concorrente proponga un unico servizio di progettazione definitivo o esecutivo che faccia riferimento a più categorie ID Opera.

Chiarimento n. 19

Domanda:

L’emergenza epidemiologica in corso su tutto il territorio nazionale e le restrizioni determinate dal Governo italiano, ancora non consentono la piena ripresa delle attività lavorative. In considerazione anche della copiosa documentazione tecnica richiesta dal disciplinare di gara si chiede di voler concedere una proroga per permettere la predisposizione di una offerta completa e rispondente alle richieste. Cordialmente

Risposta:

Come segnalato con delibera n. 312/20, l'ANAC è intervenuta per fornire le prime indicazioni per garantire le misure organizzative idonee ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione delle procedure di gara, compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria in atto. Quindi ha evidenziato la possibilità per le stazioni appaltanti di applicare la proroga di alcuni termini di gara a favore dei concorrenti e di svolgere le relative procedure con modalità telematica anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara. In buona sostanza l'Autorità ha richiamato l'attenzione sulla peculiarità delle procedure ad evidenza pubblica evidenziando la necessità di contemperare le contrapposte esigenze di agevolare l'adempimento delle attività di competenza delle amministrazioni e di favorire al contempo la celere ripresa delle attività economiche, scongiurando la paralisi generalizzata delle attività. Ne concludiamo quindi che non sono previste ulteriori scadenze alla presentazione delle offerte per la gara in oggetto, anche in considerazione che la CIIP ha già la modalità telematica per lo svolgimento della stessa ed ha anche prorogato di un mese la scadenza originaria.

Chiarimento n. 20

Domanda:

C.A. Ing. Massimo Tonelli C.A. Dott. Giovanni Celani Spett.le CIIP, in merito alla gara in oggetto, con la presente si richiede la possibilità di eseguire un sopralluogo sulle aree oggetto di intervento, in qualsiasi data utile per la stazione appaltante. A tale scopo, si chiede cortesemente di poter essere ricontattati a uno dei seguenti recapiti telefonici: - Prof. Guido Calenda: 3339228192 - Ing. Fabio Colletti: 335242605 - Ing. Adriano De Vito: 3482266756 Ringraziando anticipatamente della disponibilità, porgiamo Cordiali saluti

Risposta:

Così come già riferito per via telefonica e per pec prot. 8944 del 08/05/2020, si comunica che il sopralluogo nei luoghi interessati dalle opere previste dalla gara è consentito liberamente e nello specifico non vincola questa S.A. all'assistenza. Tutta la documentazione pubblicata sulla piattaforma comprensiva di planimetria e corografia vi permette di muovervi in autonomia.

Chiarimento n. 21

Domanda:

Buongiorno, con riferimento alle risposte date alle FAQ 2, FAQ 3 e FAQ 9 potete indicarci qual'è la classe e categoria ex l.143/49 equiparabile all'attuale D.05? In attesa di risposta Saluti

Risposta:

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti di capacità tecnica, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. Giustizia 17 giugno 2016. L’indicazione di cui sopra, applicabile alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non è estendibile ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”....), considerato peraltro il contenuto oggettivo della categoria D.05.

Chiarimento n. 22

Domanda:

Si chiede di precisare se i partecipanti in qualità di mandanti ad un RTI che svolgeranno attività non attinenti alle prestazioni riferibili ai codici e ID opere indicati dal disciplinare di gara, nella fattispecie D.05, S.04 e S.05, ma attività specialistiche, quali ad esempio le prestazioni geologiche o la redazione della relazione paesaggistica, devono possedere il requisito minimo pari al 10% degli importi dei lavori di ciascun codice ed ID opera sopra indicati. Cordiali saluti

Risposta:

In linea generale, i professionisti/società designati al ruolo di mandanti del RTP devono possedere i requisiti di qualificazione nella misura minima pari al 10% dell’importo indicato per ciascun requisito. Discorso diverso concerne l’ipotesi in cui il concorrente intenda affidare a “terzi” attività “equiparabili”, ovvero la redazione di elaborati afferenti a competenze specialistiche diverse da quelle necessarie per lo svolgimento della prestazione principale. In tal caso, ha facoltà di affidarle in subappalto, in conformità all’art. 31, comma 8, d.lgs. 50/16. Ed infatti, si tratta di elaborati diversi dalla relazione geologica, come tali sottratti al divieto di subappalto.

Chiarimento n. 23

Domanda:

In base alla legge che regola le gare di servizi di ingegneria e quindi prestazioni di tipo professionale, il Disciplinare di Gara non pone alcun limite minimo, in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, ai professionisti o società di professionisti, o società di ingegneria ovvero nelle altre forme consentite, ai componenti mandanti circa i requisiti di cui ai seguenti punti: 5.2/G Fatturato; 5.3/H Servizi di ingegneria; 5.3/M Personale. Il modello A6 riporta, contrariamente alla Legge e alla lex specialis (Bando di Gara-Disciplinare), che i mandanti devono dichiarare di possedere almeno il 10% dei requisiti sopra richiamati. Tale Modello A6 ha dato luogo al QUESITO N. 16 La risposta al quesito n. 16 conferma quanto riportato nel modello A6 (percentuale minima del mandate pari al 10% per fatturato, servizi ingegneria e personale). il Disciplinare è conforme alla legge mentre il modello di dichiarazione A6 potrebbe contenere un mero refuso. Se ha valore di lex specialis il modello A6, il singolo professionista non potrebbe partecipare in RTP, in quanto non soddisferebbe il requisito minimo del mandante del 10% del personale (1,2). Questa Società chiede, pertanto, se ha valore di lex specialis il Disciplinare di Gara oppure il Modello A6, con riferimento ai requisiti minimi dei mandanti.

Risposta:

Con riferimento ai requisiti minimi di qualificazione richiesti ai mandanti in RTP assumono valore vincolante le previsioni contenute nel Modello A6. Del resto, CIIP S.p.A. è società operante nei c.d. “settori speciali” e come tale, nell’esercizio del potere-dovere di adottare le misure più adeguate, opportune e conformi per il perseguimento dei propri fini, al fine di ottenere la necessaria garanzia qualitativa di esecuzione dell’incarico, può prescrivere requisiti aggiuntivi, attinenti e proporzionali all’oggetto dell’affidamento, che si correlino al contenuto intrinseco delle prestazioni.

Chiarimento n. 24

Domanda:

In riferimento alla gara in oggetto si pone il seguente quesito: 1. con riferimento al disciplinare di gara, 11.2, a), Sub criterio A1 “…Il requisito sarà dimostrato ai fini dell’assegnazione del punteggio con la certificazione di regolare esecuzione dei progetti definitivi ed esecutivi…”: è necessario, ai fini della valutazione, produrre già in sede di gara i certificati di regolare esecuzione dei servizi proposti? In caso affermativo, in che modo devono essere inseriti nella relativa documentazione? Devono essere inseriti nel conteggio degli elaborati da produrre, oppure può essere prodotto un documento a parte? 2. Con riferimento al disciplinare di gara, 11.2, a), Sub criterio A1 “…indicazione dei parametri di riferimento dell’intervento…”: cosa si intende esattamente con “parametri di riferimento dell’intervento”? Si rimane in attesa di un gradito riscontro Distinti saluti

Risposta:

Ai fini della valutazione del sub-criterio A1) è necessario produrre in sede di offerta tecnica la certificazione di regolare esecuzione di progetti definitivi o esecutivi riferiti a ciascun servizio affine. La produzione del certificato deve avvenire all’interno del plico informatico relativo all’Offerta tecnica. La descrizione del servizio affine deve contenere, tra l’altro, informazioni riferite all’intervento progettato, sul piano tecnologico, funzionale e di inserimento ambientale. In altri termini, a dimostrazione delle proprie capacità professionali, i servizi affini presentati dal concorrente devono risultare strumentali alla prestazione del servizio, e come tali, consentire la migliore valutazione dell’adeguatezza dell’offerta.

Chiarimento n. 25

Domanda:

In merito al “Sub criterio B3” - pag. 28 del disciplinare di gara - si chiede conferma della seguente interpretazione: L'esperienza non inferiore a 20 anni è riferita ai soli 2 professionisti incaricati rispettivamente per le prestazioni di "ingegneria Idraulica-Settore Acquedottistica" e "Ingegneria Geotecnica" e non a tutto il gruppo di progettazione; ne consegue che i curricula da allegare, nonchè la dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione all'ordine professionale (non potendo per legge fornire la certificazione di iscrizione all'Ordine) sono da presentare soltanto per gli stessi 2 professionisti di cui sopra. Distinti Saluti

Risposta:

Si conferma che l’esperienza non inferiore a 20 anni è riferita, esclusivamente, ai soli 2 professionisti e che quindi, solo per essi vanno prodotti i relativi curricula.

Chiarimento n. 26

Domanda:

Buongiorno, con la presente siamo a porre i seguenti quesiti: 1) si chiede conferma che eventuali copertine e sommari non siano conteggiati nel numero di pagine massime ammesse per singolo sub-criterio; 2) si chiede conferma di poter inserire i certificati di regolare esecuzione dei servizi di cui al sub-criterio A1 quali allegati alla relazione, senza che questi siano quindi conteggiati nel numero di pagine massime concesse per singolo servizio presentato. Grazie e cordiali saluti

Risposta:

Ad entrambe le domande, la risposta è si: le copertine non sono conteggiate nel numero di pagine ammesse per singolo sub-criterio e i certificati di regolare esecuzione non vengono conteggiati nel numero di pagine massime concesse per singolo servizio presentato

Chiarimento n. 27

Domanda:

La presente richiesta di chiarimenti è relativa al paragrafo 13.1 del disciplinare di gara “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” ed in particolare al Sub Criterio A1 ai sensi del quale l’attribuzione dei punteggi tabellari (Tabella n.4) avviene in ragione dell’effettuazione, per ognuna delle tre categorie (D.05 – S.04 – S.05), di un servizio di progettazione definitiva ed uno di progettazione esecutiva. QUESITO N. 1 Un componente del costituendo RTP rappresentato dalla scrivente ha svolto sul territorio italiano un servizio di ingegneria per progettazione per il quale la stazione appaltante ha stabilito, nell’ambito della propria autonomia discrezionale riconosciuta dal Codice dei Contratti (ex art.23 comma 4 D.Lgs. 50/2016), che a seguito dell’approvazione del primo livello di progettazione (preliminare) si passasse direttamente alla progettazione esecutiva, la quale quindi conteneva implicitamente, per stesso dettato normativo, anche tutti gli elementi della progettazione definitiva (cd. progetto definitivo-esecutivo). In questo caso, potendo dimostrare tale circostanza, si chiede conferma del fatto che il progetto di cui trattasi possa essere ritenuto idoneo per l’assegnazione del punteggio di gara ai sensi del sub criterio A1 per entrambi i livelli di progettazione, ovvero definitivo ed esecutivo, sommandone quindi i relativi punteggi. QUESITO N. 2 Il costituendo RTP rappresentato dalla scrivente è formato da società di ingegneria che operano anche in ambito internazionale, ovvero Europa, Asia ed Africa. In tali contesti la distinzione dei tre livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) non corrisponde strettamente a quella prevista dal Codice dei Contratti Pubblici italiano sia per il diverso impianto normativo sia per la centralità della fase di contrattazione tra stazioni appaltanti, private o pubbliche, ed esecutori del servizio. In tal senso alcuni dei servizi svolti, utili ai fini dell’attribuzione del punteggio per il sub criterio A1, constano di un progetto “preliminary” e di un successivo “detailed”, quest’ultimo corrisponde al livello di dettaglio di cantiere. Tale diversa denominazione ovviamente non corrisponde, principalmente per il livello “detailed”, alla mancanza dei contenuti tipici della corrispondente progettazione definitiva ed esecutiva come definita dal Codice degli appalti pubblici italiano, pertanto si chiede conferma del fatto che la progettazione “detailed” così come concepita nei contratti eseguiti fuori dall’UE possa essere utilizzata, ai fini dell’attribuzione dei punteggi per il sub criterio A1 per ciascuna categoria (D.05 – S.04 – S.05), per attestare l’avvenuta redazione di una progettazione definitiva ovvero – alternativamente - di una progettazione esecutiva, avendo quindi cura che uno stesso progetto “detailed” non venga utilizzato per attestare entrambi i livelli di progettazione, ovvero definitivo ed esecutivo.

Risposta:

I punteggi relativi all’offerta tecnica, di cui al sub criterio A1, afferiscono alla presentazione di due servizi, uno di progettazione definitiva ed uno di progettazione esecutiva, per ciascuna Categoria (Idraulica o Strutture), Id Opera (D.05, S04,S05) e Tipologia d’Opera (Acquedotti, Ponti e Gallerie). Nella fattispecie, la netta distinzione tra i servizi di ingegneria attiene a prestazioni distinte per complessità ed onerosità proprie per ognuno dei livelli di progettazione richiesti, così come sinteticamente richiamato nell’art. 23 commi 7 e 8 del Dlgs 50/16, laddove si precisa, tra l’altro, che il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, mentre il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare. Lo stesso D.M. Giustizia 17 giugno 2016 declina in 27 (da QbII.01 a QbII.27) singole prestazioni le possibili attività inerenti un progetto definitivo e in 11 prestazioni le possibili attività professionali inerenti un progetto esecutivo (QbIII.01 a QbIII.11). Premesso tutto ciò, si ritiene che una progettazione definitiva/esecutiva o esclusivamente esecutiva, che assolva anche alle singole prestazioni specialistiche previste nella progettazione definitiva, dietro specifica e molto circostanziata certificazione di regolare esecuzione della stazione appaltante - dalla quale si possa evincere ciò senza ombra di dubbio alcuno - possa assolvere ai requisiti richiesti, sia in relazione alla progettazione definitiva che esecutiva, di cui al sub criterio A1 per ciascuna Categoria (Idraulica o Strutture), Id Opera (D.05, S04,S05) e Tipologia d’Opera (Acquedotti Ponti e Gallerie). Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alla questione posta con il secondo quesito.

Chiarimento n. 28

Domanda:

Buongiorno, siamo a chiedere conferma della possibile partecipazione alla procedura in raggruppamento di tipo misto come di seguito dettagliato: • Capogruppo possiede e dichiara una quota lavoro pari al 42 % nella categoria prevalente S.05 e il 42% nella categoria S.04 (quota di incidenza sul totale 29,84%); • Mandante 1 possiede e dichiara una quota lavoro pari al 29 % nella categoria prevalente S.05 e il 29% nella categoria S.04 (quota di incidenza sul totale 20,60%); • Mandante 2 possiede e dichiara una quota lavoro pari al 29 % nella categoria prevalente S.05 e il 29% nella categoria S.04 (quota di incidenza sul totale 20,60%); • Mandante 3 possiede e dichiara una quota lavoro pari al 100 % nella categoria D.05 (quota di incidenza sul totale 28,95%); In tale ipotesi si evidenzia che la mandataria possiede e spende una quota maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti. Distinti saluti

Risposta:

La suddivisione delle quote di partecipazione al RTP prospettata dal concorrente appare coerente con le categorie d’opera, e relativi importi, cui sono riconducibili le prestazioni oggetto di affidamento. Resta ferma in ogni caso, ai fini della partecipazione alla gara del RTI, la necessità degli operatori economici raggruppati di possedere i requisiti di qualificazione indicati al paragrafo 5.2) del disciplinare di gara, come suddivisi tra capogruppo e mandanti.

Chiarimento n. 29

Domanda:

Buongiorno, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. A pagina 12 del disciplinare, al punto K) vengono chiesti dei CV del personale componente il gruppo di lavoro. Chiediamo se detti CV vadano inseriti nella parte amministrativa oppure esibiti solo in caso di aggiudicazione, dal momento che nella parte tecnica non c’è la possibilità di inserirli. 2. A pagina 12 del disciplinare, nel gruppo di lavoro, si richiede la presenza di un “ingegnere/architetto esperto di tematiche ambientali e paesaggistiche”. Si chiede se tale figura professionale possa essere ricoperta anche da laureati in geologia o dottori forestali o similari. 3. Chiediamo di chiarire se gli elaborati in formato A0 sono intendersi come opzionali o obbligatori, interpretando il disciplinare pare infatti che per il criterio A1 siano obbligatori mentre per i restanti criteri paiono opzionali. 4. In merito al Criterio B3, siamo a chiedervi se il contenuto delle 3 pagine A4 è da intendersi esclusivamente dedicato ai due professionisti (idraulico/geotecnico) oppure se verrà dato punteggio considerando TUTTO il gruppo di lavoro. In altri termini, siamo a chiedere se va prodotto un organigramma o elenco del gruppo di lavoro o se verranno considerati solo i due citati professionisti. Inoltre chiediamo se i certificati di iscrizione all’albo vadano allegati già in fase di gara. Grazie Cordiali saluti

Risposta:

I CV dei componenti del Gruppo di lavoro vanno caricati all’interno del plico informatico “A-Documentazione amministrativa”. La figura professionale esperta in tematiche ambientali e paesaggistiche non può essere rivestita da un geologo o dottore forestale o similare, ma solo da un laureato in ingegneria/architettura. In tale prospettiva, è possibile comunque indicare un medesimo ingegnere/architetto facente parte del Gruppo di lavoro, quale responsabile contemporaneamente anche delle prestazioni specialistiche in materia ambientale e paesaggistica. Gli elaborati formato AO sono da intendersi “opzionali” e non obbligatori. In merito al criterio B3, si precisa che il concorrente deve illustrare la composizione del Gruppo di lavoro nel suo complesso, con la presenza dei professionisti in possesso di esperienza almeno ventennale. Tuttavia, la "preferenza" accordata nella valutazione dello Staff tecnico non si traduce nell'assegnazione del punteggio più elevato nei riguardi del concorrente in grado di dimostrare la presenza nello Staff del/i professionista/i in possesso di esperienza specifica nei territori delle Province di Ascoli e di Rieti, ma terrà conto in ogni caso delle esperienze maturate dal/i professionista/i anche in altre zone ugualmente sismiche e della composizione del Gruppo di lavoro complessivamente considerato, come chiaramente indicato nelle modalità di attribuzione del punteggio riferite proprio al sub-criterio B.3). I certificati di iscrizione all’Albo non vanno allegati in sede di offerta, ma è sufficiente l’autodichiarazione del concorrente in merito. La produzione dei certificati di iscrizione è invece obbligatoria ai fini della successiva comprova del requisito, da parte dell’aggiudicatario provvisorio della gara.

Chiarimento n. 30

Domanda:

Si chiede cortesemente di volerci fornire i seguenti chiarimenti. Quesito n. 1 Premesso che Con riferimento al requisito di cui all’art. 5.3. lett. h) del Disciplinare di gara, si chiede alla Spettabile S.A. in indirizzo di voler confermare che, in caso di partecipazione di RTI, tale requisito debba essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria e comunque nella misura minima del 40 e dalle mandanti nella misura minima del 10% con riferimento all’importo totale dei lavori pari ad Euro 31.630.000 non già rispetto agli importi di cui alle singole categorie ivi indicate (D.05 – S.04 – S.05). Quesito n. 2 Premesso che - L’art. 5.4. del Disciplinare di gara, tra le altre, stabilisce che: “Il requisito di cui al punto 5.3. lett. j) relativo ai servizi di coordinamento della sicurezza deve essere posseduto dai professionisti che nel Gruppo di Lavoro sono incaricati delle relative prestazioni.” - dalla interpretazione della Faq n. 6 da Voi fornita si intende che, in caso di RTI, siano gli stessi componenti del raggruppamento a dare dimostrazione del possesso dei c.d. servizi di punta; Considerato che sussiste, allo stato, una differenza tra quanto stabilito nella lex di gara e quanto esplicitato all’interno del chiarimento della S.A. Si chiede alla Spettabile Committenza di indirizzo di voler confermare che, in caso di partecipazione di RTI, siano gli stessi componenti del raggruppamento (anche società) a dimostrare il requisito di cui sub art. 5.3. lett. j) e non già i singoli professionisti facenti parte del gruppo di lavoro. Quesito n. 3 In considerazione del fatto che taluni modelli messi a disposizione dalla Stazione Appaltante contengono riferimenti normativi superati e numerose ripetizioni delle medesime richieste di informazioni, si chiede di voler confermare che tali modelli possano essere corretti e/o modificati al fine di evitare superflue ripetizioni ovvero richiami normativi errati. Quesito n. 4 Fermo restando quanto chiarito sub FAQ n. 18: “la documentazione da produrre per ogni singolo servizio di progettazione (definitivo/esecutivo) deve essere formata da un numero massimo di 5 schede formato A3, oltre che da 1 tavola grafica formato A0 e 5 pagine formato A4, con riferimento ad ogni singola Categoria ID Opera (D.05 – S.04 – S.05)”, si chiede cortesemente di voler meglio esplicitare l’art. 11.2 del Disciplinare di gara rispetto all’assegnazione del punteggio di cui al sub-criterio A.1. In particolare, non risulta chiaro se, per ciascuno dei servizi, il certificato di regolare esecuzione debba essere allegato in calce alla documentazione tecnica di cui al sub-criterio A.1, non computandosi ai fini del numero totale dei documenti previsti (5 schede formato A3, 1 tavola grafica formato A0 e 5 pagine formato A4) ovvero se tale certificato sarà oggetto di richiesta in una fase successiva quale quella dell’eventuale comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Risposta:

In caso di RTI, la ripartizione del requisito di cui al paragrafo 5.3) lett. h) (avvenuta esecuzione di servizi analoghi nell’ultimo decennio) tra capogruppo (minimo 40%) e mandanti (minimo 10%), salvo il possesso cumulativo del requisito, si applica con riferimento all’importo totale dei lavori (€ 31.630.000,00), e non anche per la dimostrazione dei servizi di progettazione almeno definitiva in categorie D.05, S.04 e S.05, nelle misure minime previste dal disciplinare. Per quanto concerne il requisito di cui al paragrafo 5.3) lett. j) relativo ai servizi di coordinamento della sicurezza, si confermano le indicazioni rese con la Faq n. 6. Pertanto, il Coordinatore per la sicurezza designato quale componente del Gruppo di lavoro e non anche la Società facente parte del RTP concorrente, deve possedere il requisito non frazionabile relativo ai 2 servizi di coordinamento sicurezza. I Modelli allegati al disciplinare di gara sono editabili e come tali, modificabili dal concorrente, ferma restando l’esigenza di riprodurre tutti i relativi contenuti, in termini di dichiarazioni sostitutive. In relazione alla valutazione del sub-criterio A.1), si precisa che i certificati di regolare esecuzione dei servizi affini proposti da concorrente devono essere necessariamente allegati all’interno del plico informatico relativo all’Offerta tecnica, non computandosi comunque ai fini del rispetto del numero massimo di cartelle.

Chiarimento n. 31

Domanda:

- Nel modello A6, al punto 1.c, vanno indicati i soggetti che fanno parte del gruppo di Lavoro della società dichiarante o dell’intero raggruppamento? - Sul disciplinare non è precisato dove caricare il Modello B. Fa parte della richiesta D-requisiti? - Dal momento che sul disciplinare è indicato di caricare tutti i modelli all’interno del punto D della busta amministrativa, e che si precisa di inserire nella cartella E il modello A1 o A2, e che il modello n.7 richiesto per la cartella F sarebbe quello dei requisiti che invece è prerogativa della cartella D, ci chiedevamo se la ripartizione corretta del caricamento fosse la seguente: o A: istanza (MOD. A2, uno per ciascun componente) o B: DGUE o D: requisiti (MOD A7+mod.B) o E: dichiarazioni integrative (MOD. A4) o F: dichiarazioni a corredo (MOD. A6 + doc. d’identità) o G: ANAC - Il domicilio eletto (indirizzo e caselle postali) contenuto nel modello A2 è quello della mandataria del raggruppamento? - In tutti i modelli per le società sono richiesti i dati (nominativi, qualifiche, residenze, CF, iscrizione albo e inarcassa) dei soggetti che formato il raggruppamento temporaneo di professionisti. Nel nostro caso il raggruppamento temporaneo è da costituirsi tra società. Pertanto si chiede di poter compilare la prima parte dedicata al legale rappresentante della società dichiarante e la seconda parte con l’elenco delle altre società, specificando sede legale e CF, facenti parte del raggruppamento.

Risposta:

Nel Modello A6, al punto 1.C vano indicati solo i professionisti che faranno parte del Gruppo di lavoro. Il Modello B) va caricato sul plico informatico “A – Documentazione amministrativa”. Tutti i modelli A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, nonché A8 e A9 (eventualmente) vanno scaricati anch’essi sul plico informatico “A – Documentazione amministrativa). Il domicilio eletto, di cui al Modello A2, può essere quello del Capogruppo o di altro componente del RTP, scelto discrezionalmente dal concorrente. Si confermano le modalità di compilazione dei modelli, nel caso di società raggruppate, come prospettate nella richiesta di chiarimento.

Chiarimento n. 32

Domanda:

Dato che il Disciplinare ad ogni punto dice una cosa diversa,iIn quali sotto cartelle della busta A vanno inseriti gli allegati? o è Indifferente?

Risposta:

Ovviamente dove crede opportuno, l'importante è caricarli

Chiarimento n. 33

Domanda:

Buonasera il portale indica che la dimensione massima dei file caricabili è 15 Mb Non riteniamo adeguata questa dimensione per il caricamento di tutta la documentazione necessaria a comprova del sub A1. Vi chiediamo pertanto di aumentare la dimensione massima del file caricabile almeno per questo criterio.

Risposta:

stiamo cercando di provvedere

Chiarimento n. 34

Domanda:

Buongiorno, con riferimento alla FAQ 17 ed il possesso dei requisiti della mandante nella misura minima del 10%, si richiede di confermare che il geologo (in qualità di mandante) non concorre alla formazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti

Risposta:

Ai sensi delle condizioni di partecipazione alla gara, il geologo può essere anche solamente indicato, in sede di offerta, con gli estremi dell'iscrizione al relativo Albo professionale, nell'ambito del gruppo di lavoro che eseguirà le prestazioni oggetto di affidamento, e non necessariamente designato quale mandante di RTP. Qualora invece il concorrente intenda partecipare sotto forma di RTP, associando il geologo in qualità di operatore economico mandante, quest'ultimo dovrà necessariamente concorrere alla dimostrazione dei requisiti di qualificazione speciale (fatturato, servizi analoghi, etc.). Resta ferma, in ogni caso, la necessità del geologo di rilasciare le dichiarazioni in ordine alla insussistenza delle cause di esclusione, ex art. 80 del Codice dei contratti.

Chiarimento n. 35

Domanda:

In merito alle FAQ n 16, 17, 22, 23 pubblicate sulla piattaforma CIIP S.p.A., riferite al possesso dei requisiti minimi richiesti dal disciplinare di gara in caso di RTP, si chiede di chiarire se, il valore minimo del 10% richiesto alle mandanti per ogni requisito, ed in particolare per il requisito a pagina 9, punto 5.3 lettera h), sia da intendersi necessariamente riferito ad ogni singola ID opera oppure se sia possibile, all'interno di una partecipazione in RTP di tipo di MISTO, raggiungere tale percentuale sommando le incidenze percentuali delle differenti aliquote di possesso delle tre ID opere (S.04, S05, D.05). ESEMPIO: una mandante può partecipare dichiarando un 14% di quota complessiva (sommando le incidenze percentuali delle differenti aliquote di possesso di tutte le varie ID opere) scaturente da una combinazione tra le varie ID opere con le seguenti aliquote di possesso (quote relative): 0% in S.04, 10% in S.05 e 22,37% in D.05. In tal modo infatti la mandante citata in esempio soddisferebbe complessivamente il valore del 10% per il requisito di cui al punto h). Se invece tale interpretazione fosse considerata non valida, di fatto il disciplinare impedirebbe la partecipazione di raggruppamenti di tipo verticale e misto, normalmente ammessi nelle gare di servizi di ingegneria.

Risposta:

Considerato il requisito di cui al paragrafo 5.3) lett. h) del disciplinare di gara e tenuto conto, nell’esempio prospettato, delle aliquote percentuali possedute dalla mandante del RTP di tipo “misto”, con riferimento alle categorie ID opere (D.05 – S.05 – S.04) previste nell’appalto, la mandante dovrà dimostrare il possesso del requisito nei seguenti termini minimi: - esecuzione nel decennio di servizi di ingegneria ed architettura almeno pari al 10% dell’importo dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (€ 3.163.000,00), salvo il possesso cumulativo del requisito da parte del RTP; - 10% in cat. S.05 = € 1.743.000,00 salvo il possesso cumulativo del requisito da parte del RTP; - 10% in cat. D.05 = € 1.200.000,00 salvo il possesso cumulativo del requisito da parte del RTP.

Chiarimento n. 36

Domanda:

"Con la presente si richiede il seguente chiarimento in merito alle percentuali che mandataria e mandanti devono possedere. La società mandataria A possiede il 100% dei requisiti richiesti, la società mandante B possiede anch'essa il 100 % dei requisiti (tranne in una categoria), ma in misura maggioritaria rispetto alla mandataria (per esempio il fatturato che non è riducibile). Si chiede conferma del fatto che non risulti necessario attivare l'istituto dell'avvalimento da parte della mandante B verso la mandataria A in quanto la stessa mandataria già possiede il 100% dei requisiti di cui ai punti 5.2/G Fatturato; 5.3/H Servizi di ingegneria in tutte le categorie richieste; 5.3/M Personale, anche se in misura minore rispetto alla mandante."

Risposta:

Non è necessario attivare l’istituto dell’avvalimento nel caso in cui la mandante del RTP non possieda i requisiti di qualificazione con riferimento ad una specifica categoria ID opera, purché in relazione alle categorie ID Opera possedute sia in grado di dimostrare il possesso dei singoli requisiti di qualificazione nella misura minima (10%) prevista per le mandanti, salvo il possesso cumulativo dei requisiti da parte del RTP.

Chiarimento n. 37

Domanda:

1- L’Art.17, pag.43 del disciplinare, impone la stipula di una RC professionale contestualmente alla firma del contratto di progettazione; ci chiedevamo se fosse possibile concludere la polizza solo all’accettazione e validazione del progetto esecutivo. Infatti, se pur non più in vigore, l'art.269 co.4 del DPR 207/2010 stabiliva che: "Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.". Questo in virtù del fatto che i rischi derivanti dalla progettazione, sono in essere solo dal momento in cui il progetto viene concretizzato. 2-Il massimale può eventualmente essere diviso tra i 5 componenti del raggruppamento temporaneo costituendo?

Risposta:

Si conferma la necessità dell’affidatario dell’incarico di prestare la polizza di responsabilità civile professionale all’atto della stipula del contratto. In ogni caso, la polizza avrà efficacia e validità dalla data di inizio dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Nel caso di RTP concorrenti, la garanzia con massimale non inferiore a € 15.000.000,00 può essere suddivisa in misura proporzionale tra i componenti del raggruppamento temporaneo, nel rispetto delle percentuali minime di possesso tra capogruppo (40%) e mandanti (10%), salvo il possesso in misura maggioritaria del capogruppo e ferma restando la responsabilità solidale di tutti i componenti del RTI

Chiarimento n. 38

Domanda:

Con riferimento alla FAQ n. 16, relativa al requisito 5.3.h della percentuale minima del 10% per le mandanti, si chiede se tale percentuale debba essere in riferimento all'importo totale dei lavori indipendentemente dalle categorie, oppure se è richiesto che la mandante abbia la percentuale richiesta per ogni categoria. Per esempio, nel caso di RTI verticale, se un mandante ha solo requisiti nella categoria D05 nella misura del 10% dell’importo totale dei lavori, ovvero 3.163.000,00 €, rispetta quanto richiesto dal disciplinare? Inoltre, nell’ambito di un avvalimento infragruppo, può un'ausiliaria facente parte del RTI prestare requisiti diversi a più operatori economici facenti parte dello stesso RTI concorrente? Cordiali saluti

Risposta:

La mandante deve possedere il requisito di cui al paragrafo 5.3) lett. h) nella misura minima pari al 10% (€ 3.163.000,00) e dimostrare di aver eseguito servizi di progettazione almeno definitiva in categoria D.05 per un importo lavori non inferiore al 10% del valore richiesto (€ 1.200.000,00), salvo il possesso cumulativo dei requisiti da parte del RTP concorrente alla gara. L’avvalimento c.d. “infragruppo” è ammesso ai sensi dell’art. 89, comma 1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Chiarimento n. 39

Domanda:

Spett. le CIIP, si sottopone la seguente osservazione. Si premette: - che il Disciplinare di Gara, punto 11.2.a), in riferimento al criterio di aggiudicazione A1 dell’offerta tecnica, precisa che nell’Offerta Tecnica “… siano presentati progetti con elementi di affinità in termini di scelte tecnologiche ed impiantistiche...” (pag 32); - che nella recente risposta alla FAQ 24 viene specificato che per questo specifico criterio “La descrizione del servizio affine deve contenere, tra l’altro, informazioni riferite all’intervento progettato, sul piano tecnologico, funzionale e di inserimento ambientale”; - che la precisazione contenuta nella recente risposta alla FAQ 22 implica che anche il geologo, ove sia un libero professionista non all’interno di una più ampia struttura di ingegneria, sia tenuto al possesso “… dei requisiti di qualificazione nella misura minima pari al 10% dell’importo indicato per ciascun requisito”. Con riferimento a quanto premesso, si segnala: - che la modifica, a breve termine dalla scadenza della gara, del concetto di affinità contenuto nella risposta alla FAQ 24 rispetto alle indicazioni del Disciplinare di Gara implica una sostanziale revisione della documentazione da sottoporre; - la precisazione di cui alla FAQ 22, se applicata anche ai geologi singoli professionisti che intendono partecipare in un costituendo raggruppamento temporaneo, appare contrastare il principio di più ampia partecipazione, in quanto un geologo singolo professionista non è nelle condizioni (poiché non può per sua natura stessa possederli) attestare requisiti relativi ai servizi di progettazione propri dell’ingegneria. Di conseguenza, si richiede, nell’interesse di tutti i soggetti interessati alla partecipazione alla gara: - di concedere una adeguata proroga (almeno una settimana) della scadenza al fine di consentire a tutti i concorrenti la modifica della documentazione di offerta; - di confermare se alla figura del geologo debba essere applicata la richiesta di possesso dei requisiti nella misura del 10% anche ove partecipi come singolo professionista in un costituendo raggruppamento.

Risposta:

Nelle FAQ è stato chiarito che al geologo sono richiesti i requisiti di qualificazione previsti (fatturato, servizi analoghi, etc.) qualora assuma il ruolo di “mandante” del RTP concorrente alla gara, e non anche laddove venga solamente indicato quale componente del gruppo di lavoro. Pertanto, se il geologo viene coinvolto nella spiegata qualità di mandante all’interno del raggruppamento è tenuto a contribuire al possesso dei requisiti da parte del RTP concorrente.